Art. 2.

      1. All'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-bis. Il sequestro preventivo disposto ai sensi dell'articolo 321, commi 2 e 2-bis, del codice, è eseguito con le modalità di cui all'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

      1-ter. Per la gestione dei beni sequestrati ai sensi dell'articolo 321, commi 2 e 2-bis, del codice, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».